STATUTO
DEL COMITATO INTERNAZIONALE COOPERAZIONE SVILUPPO (CICS)
e dell’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE (OIRD)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Denominazione
L’Organizzazione assume la denominazione di:
Comitato Internazionale Cooperazione Sviluppo (CICS)
e/o
Organizzazione Internazionale per lo sviluppo delle Relazioni Diplomatiche (OIRD)
quale organizzazione internazionale indipendente, apartitica, apolitica, senza fini di lucro, ispirata ai principi della cooperazione internazionale, della pace, della solidarietà, della tutela dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile e del dialogo fra i popoli.
Articolo 2
Finalità
L’Organizzazione opera a livello nazionale ed internazionale perseguendo finalità culturali, sociali, diplomatiche, umanitarie, scientifiche, accademiche, economiche e di cooperazione internazionale.
(…)
TITOLO II
ORGANI DELL’ORGANIZZAZIONE
Sono organi dell’Organizzazione:
- il Presidente Fondatore;
- il Presidente Vicario;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Segretario Generale;
- i Vice Presidenti;
- i Direttori Generali;
- i Direttori di Dipartimento;
- gli Ambasciatori;
- i Delegati;
- gli altri organi eventualmente istituiti dal Presidente.
TITOLO III
IL PRESIDENTE
Articolo 10
Presidente Fondatore
Il Presidente Fondatore rappresenta il massimo organo istituzionale, politico, amministrativo ed esecutivo dell’Organizzazione.
È il legale rappresentante dell’Ente.
Esercita la rappresentanza nazionale ed internazionale in ogni sede.
Coordina tutte le attività.
Assicura l’unità di indirizzo.
Tutela il patrimonio morale, giuridico e istituzionale dell’Organizzazione.
Articolo 11
Presidente Permanente
Salvo dimissioni, rinuncia volontaria, impedimento permanente o decesso, il Presidente Fondatore esercita le proprie funzioni senza limiti di mandato.
Il Presidente rimane in carica fino alla cessazione volontaria del proprio incarico.
Articolo 12
Pieni poteri
Al Presidente competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Organizzazione.
In particolare può:
- rappresentare l’Ente in ogni sede;
- firmare ogni atto;
- amministrare beni e patrimonio;
- aprire e chiudere sedi;
- creare Delegazioni;
- istituire Dipartimenti;
- creare Commissioni;
- costituire Osservatori;
- istituire Accademie;
- costituire Fondazioni collegate;
- aderire ad organismi nazionali ed internazionali;
- stipulare accordi;
- protocolli;
- convenzioni;
- memorandum;
- partnership;
- trattati privati;
- accordi di cooperazione.
Articolo 13
Poteri del Presidente Fondatore
- Il Presidente Fondatore è il Legale Rappresentante dell’Organizzazione e ne esercita la direzione generale, l’indirizzo strategico e il coordinamento istituzionale, amministrativo e organizzativo.
- Al Presidente Fondatore competono, in via esclusiva, tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi dell’Organizzazione.
- Il Presidente Fondatore ha il potere esclusivo di istituire, modificare, accorpare o sopprimere organi, dipartimenti, delegazioni, rappresentanze, commissioni, osservatori, uffici, comitati e ogni altra articolazione organizzativa dell’Ente.
- Il Presidente Fondatore conferisce, rinnova, modifica, sospende e revoca, con proprio Decreto Presidenziale, tutti gli incarichi direttivi, rappresentativi, consultivi e operativi dell’Organizzazione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Presidente Vicario;
- Vice Presidenti;
- Segretario Generale;
- Direttori Generali;
- Direttori di Dipartimento;
- Ambasciatori;
- Ambasciatori Itineranti;
- Delegati;
- Rappresentanti;
- Coordinatori;
- Commissari Straordinari;
- Consulenti;
- Portavoce;
- Responsabili territoriali, nazionali ed internazionali;
- componenti di commissioni, comitati e gruppi di lavoro;
- ogni altra figura prevista dallo Statuto, dai Regolamenti o istituita successivamente.
- Tutti gli incarichi conferiti nell’ambito dell’Organizzazione hanno natura fiduciaria e sono esercitati nell’interesse esclusivo dell’Ente.
- Per motivate esigenze organizzative, istituzionali, funzionali, disciplinari o per sopravvenuta cessazione del rapporto fiduciario, il Presidente Fondatore può, con proprio provvedimento, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento gli incarichi conferiti, con effetto dalla data indicata nel relativo atto.
- Il conferimento di un incarico non attribuisce diritti acquisiti alla permanenza nella funzione né comporta aspettative di rinnovo automatico.
- Il Presidente Fondatore può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio di specifiche competenze, mantenendo in ogni caso il potere di avocazione, di controllo e di revoca della delega.
- Nell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Presidente Fondatore può emanare Decreti Presidenziali, Regolamenti, Direttive, Circolari, Ordini di Servizio e ogni altro provvedimento ritenuto necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Organizzazione.
- Le attribuzioni conferite al Presidente Fondatore dal presente articolo costituiscono espressione della struttura organizzativa dell’Ente e sono esercitate nel rispetto dello Statuto, dei principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e delle norme di legge applicabili.
Articolo 14
Revoca degli incarichi
Ogni nomina ha carattere esclusivamente fiduciario.
Il Presidente può revocare, modificare, sospendere o sostituire qualsiasi incarico in qualsiasi momento.
La revoca può essere disposta senza obbligo di motivazione qualora il Presidente ritenga che ciò corrisponda all’interesse dell’Organizzazione.
La revoca produce effetti immediati.
Nessun incarico costituisce diritto acquisito.
Articolo 15
Delega dei poteri
Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze.
La delega:
- è personale;
- è revocabile;
- può essere limitata nel tempo;
- può essere limitata territorialmente;
- non comporta cessione definitiva dei poteri.
Il Presidente mantiene sempre il potere di sostituirsi al delegato.
Articolo 16
Potere sostitutivo
Il Presidente può esercitare direttamente qualsiasi funzione attribuita ad altro dirigente.
Le decisioni del Presidente prevalgono su qualsiasi altra deliberazione.
Articolo 17
Interpretazione autentica
L’interpretazione dello Statuto compete esclusivamente al Presidente.
Le sue determinazioni costituiscono interpretazione autentica e vincolante.
Articolo 18
Direttive Presidenziali
Il Presidente può emanare:
- Regolamenti;
- Circolari;
- Direttive;
- Ordini di servizio;
- Disposizioni organizzative.
Tali atti sono immediatamente efficaci.
TITOLO IV
NOMINE
Articolo 19
Tutte le nomine sono conferite mediante Decreto Presidenziale.
Articolo 20
Le nomine possono essere:
- permanenti;
- temporanee;
- straordinarie;
- ad interim;
- onorarie.
Articolo 21
Ogni nominato presta giuramento morale di fedeltà ai principi dell’Organizzazione.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE
Il Presidente può istituire:
- Dipartimenti;
- Ambasciate;
- Delegazioni;
- Missioni;
- Osservatori;
- Commissioni;
- Gruppi di lavoro;
- Task Force;
- Accademie;
- Università;
- Centri Studi;
- Istituti;
- Fondazioni;
- Enti collegati.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Ogni membro dell’Organizzazione accetta integralmente il presente Statuto.
Articolo 31
Le cariche sono di natura fiduciaria e possono essere revocate in qualsiasi momento.
Articolo 32
L’Organizzazione adotta un modello di governance presidenziale.
Articolo 33
Per quanto non previsto dal presente Statuto decide il Presidente.
Articolo 34
Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione del 16/05/2005.
REGOLAMENTO GENERALE
Dei poteri del Presidente del Comitato Internazionale Cooperazione Sviluppo (CICS) e dell’Organizzazione Internazionale per lo sviluppo delle Relazioni Diplomatiche (OIRD)
Art. 1 – Principi generali
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione interna del CICS – Comitato Internazionale Cooperazione Sviluppo e dell’OIRD – Organizzazione Internazionale per lo sviluppo delle Relazioni Diplomatiche, nel rispetto dello Statuto e delle finalità istituzionali.
L’Ente adotta un modello organizzativo di tipo presidenziale fondato sull’unità di indirizzo, sull’efficienza amministrativa, sulla responsabilità gerarchica e sulla piena autonomia organizzativa del Presidente.
Art. 2 – Presidente
Il Presidente è il fondatore, legale rappresentante e massimo organo esecutivo dell’Ente.
Al Presidente spettano tutti i poteri di rappresentanza, direzione, coordinamento, amministrazione ordinaria e straordinaria non espressamente attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
Il Presidente assicura l’unità d’indirizzo politico-istituzionale, promuove gli scopi dell’Ente e ne tutela il prestigio nazionale ed internazionale.
Art. 3 – Poteri esclusivi del Presidente Fondatore
- Il Presidente Fondatore è il Legale Rappresentante dell’Organizzazione e ne esercita la direzione generale, l’indirizzo strategico e il coordinamento istituzionale, amministrativo e organizzativo.
- Al Presidente Fondatore competono, in via esclusiva, tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi dell’Organizzazione.
- Il Presidente Fondatore ha il potere esclusivo di istituire, modificare, accorpare o sopprimere organi, dipartimenti, delegazioni, rappresentanze, commissioni, osservatori, uffici, comitati e ogni altra articolazione organizzativa dell’Ente.
- Il Presidente Fondatore conferisce, rinnova, modifica, sospende e revoca, con proprio Decreto Presidenziale, tutti gli incarichi direttivi, rappresentativi, consultivi e operativi dell’Organizzazione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Presidente Vicario;
- Vice Presidenti;
- Segretario Generale;
- Direttori Generali;
- Direttori di Dipartimento;
- Ambasciatori;
- Ambasciatori Itineranti;
- Delegati;
- Rappresentanti;
- Coordinatori;
- Commissari Straordinari;
- Consulenti;
- Portavoce;
- Responsabili territoriali, nazionali ed internazionali;
- componenti di commissioni, comitati e gruppi di lavoro;
- ogni altra figura prevista dallo Statuto, dai Regolamenti o istituita successivamente.
- Tutti gli incarichi conferiti nell’ambito dell’Organizzazione hanno natura fiduciaria e sono esercitati nell’interesse esclusivo dell’Ente.
- Per motivate esigenze organizzative, istituzionali, funzionali, disciplinari o per sopravvenuta cessazione del rapporto fiduciario, il Presidente Fondatore può, con proprio provvedimento, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento gli incarichi conferiti, con effetto dalla data indicata nel relativo atto.
- Il conferimento di un incarico non attribuisce diritti acquisiti alla permanenza nella funzione né comporta aspettative di rinnovo automatico.
- Il Presidente Fondatore può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio di specifiche competenze, mantenendo in ogni caso il potere di avocazione, di controllo e di revoca della delega.
- Nell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Presidente Fondatore può emanare Decreti Presidenziali, Regolamenti, Direttive, Circolari, Ordini di Servizio e ogni altro provvedimento ritenuto necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Organizzazione.
- Le attribuzioni conferite al Presidente Fondatore dal presente articolo costituiscono espressione della struttura organizzativa dell’Ente e sono esercitate nel rispetto dello Statuto, dei principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e delle norme di legge applicabili.
Art. 4 – Natura fiduciaria degli incarichi
Tutte le nomine conferite dal Presidente hanno natura esclusivamente fiduciaria.
Esse non costituiscono alcun diritto acquisito alla permanenza nell’incarico.
Gli incarichi possono essere modificati, sospesi o revocati in qualsiasi momento dal Presidente, senza obbligo di motivazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno nell’interesse dell’Ente.
La revoca produce effetto immediato dalla comunicazione all’interessato.
Art. 5 – Revoca
La revoca può essere disposta, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- per perdita del rapporto fiduciario;
- per inattività;
- per violazione dello Statuto o dei Regolamenti;
- per comportamento incompatibile con i principi dell’Ente;
- per conflitto d’interessi;
- per sopravvenute esigenze organizzative;
- per danno all’immagine dell’Ente;
- per qualunque altra valutazione discrezionale del Presidente nell’interesse generale dell’Organizzazione.
La decisione del Presidente è definitiva e non soggetta ad impugnazione nell’ambito degli organi interni dell’Ente.
Art. 6 – Assenza di rapporto di lavoro
Le nomine hanno natura esclusivamente onorifica, rappresentativa o volontaria, salvo diverso accordo scritto.
Esse non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né attribuiscono diritti economici o patrimoniali.
Art. 7 – Delega dei poteri
Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze.
La delega:
- deve risultare da atto scritto;
- è sempre revocabile;
- non comporta trasferimento definitivo dei poteri;
- non limita in alcun modo il potere del Presidente di intervenire direttamente.
Art. 8 – Potere sostitutivo
Qualora il Presidente ritenga che un dirigente, delegato o responsabile non stia operando nell’interesse dell’Ente, può esercitare direttamente qualsiasi funzione attribuita al medesimo, assumendone temporaneamente o definitivamente le competenze.
Art. 9 – Interpretazione autentica
L’interpretazione autentica dello Statuto, del presente Regolamento e di ogni altro atto interno compete esclusivamente al Presidente.
Le sue determinazioni costituiscono indirizzo vincolante per tutti gli organi dell’Ente.
Art. 10 – Clausola finale
Ogni incarico conferito nell’ambito del CICS e dell’OIRD implica l’accettazione integrale dello Statuto, del presente Regolamento e delle direttive emanate dal Presidente.
L’accettazione dell’incarico comporta il riconoscimento della piena autorità del Presidente quale organo apicale dell’Organizzazione e della natura fiduciaria e revocabile di ogni nomina.
Il Presidente – Dr. Gennaro Ruggiero
